Riduzione del 30% su alcune sanzioni se pagate entro 5 giorni
L'importo della sanzione viene ridotto del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni (data di valuta) dal momento in cui si riceve il verbale su strada o mediante notifica postale. Il conteggio parte dal giorno in cui è avvenuta la contestazione del verbale (consegnato nelle mani del trasgressore), la notifica (ricevuta per posta o con altre modalità previste dalla legge).
Nel caso del preavviso lasciato sul parabrezza l'importo indicato è già ridotto del 30% ed il pagamento scontato è consentito entro 7 giorni dalla data del preavviso stesso. Trascorsi i 7 giorni, senza che il trasgressore abbia effettuato il pagamento, scatterà la notifica e dal ricevimento della stessa si avrà tempo 5 giorni per il pagamento scontato del 30% dopodiché l'importo della sanzione dovrà essere pagato per intero.
La riduzione NON è applicabile per le seguenti infrazioni stradali:
- violazioni per cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 202, commi 3 e 3 bis CdS) quali, ad esempio, il non fermarsi all’alt oppure la circolazione con patente o carta di circolazione ritirata;
- violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo quali, ad esempio, la circolazione di un veicolo a motore non immatricolato;
- violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida quali, ad esempio, il superamento dei limiti di velocità oltre i 40 km orari, il sorpasso in prossimità o corrispondenza di un incrocio, il circolare contromano in curva o su strade a carregiate separate;
- violazioni non incluse nel codice della strada, ma previste dalla legislazione complementare ad esso.
Non è possibile applicare arrotondamenti: deve essere pagato l'importo esatto della sanzione ridotta, compresi i decimali di euro. In caso di errore si perde il diritto all’eventuale agevolazione; si dovrà quindi pagare la cifra intera della sanzione.
Spese di notifica: nei verbali le spese di notifica sono quasi sempre incluse nell’importo indicato. Qualora siano specificate a parte, vanno sommate alla somma prevista della contravvenzione prima di effettuare il pagamento.